ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO
INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
B.1.
Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da
eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a
procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2.
realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali
interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3.
interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti
alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o
riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di
protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni,
ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di
intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli
preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4.
interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti
alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture
esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi;
modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici;
modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di
lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli;
realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5.
interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al
contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti
innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche,
ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6.
interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove
comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli
superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti
consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio
pubblico;
B.7.
installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna,
caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in
posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di
impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure
qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8.
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in
aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1,
lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9.
installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore
a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino
i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10.
installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari
ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni
e localizzazione;
B.11.
interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali:
sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione
di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con
fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12.
interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di
manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13.
opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai
fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il
Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel
piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14.
interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di
pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1,
lettera b) del Codice;
B.15.
interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi
in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16.
realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente
interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i
percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17.
realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente
e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a
30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori
terra non superiore a 30 mc;
B.18.
interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici
esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti
sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo,
modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19.
installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività
produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10
per cento della superficie coperta preesistente;
B.20.
impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione
produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la
canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21.
realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del
terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e
sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei
medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche,
materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove
interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) ,
b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22.
taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti
nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista;
B.23.
realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di
reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o
ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24.
posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali
serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia
del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o
sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con
dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o
sistemazione;
B.25.
occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante
installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza
opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per
esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore
a 180 giorni nell’anno solare;
B.26.
verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors),
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali,
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti
amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non
stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi
igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti
amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27.
manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa
e prelievo da falda per uso domestico;
B.28.
realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto
necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi;
riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29.
manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di
fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30.
realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica
con superficie non superiore a 30 mq;
B.31.
interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel
rispetto della normativa di settore;
B.32.
interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali
invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento
del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti,
ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali
aree;
B.33.
interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di
radura;
B.34.
riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per
superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle
amministrazioni competenti;
B.35.
interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza
di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo
parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36.
posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del
Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i
mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione
di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò
preordinate;
B.37.
installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole
utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38.
installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti
radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione
di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici
esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali
o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di
telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali
comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti
e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39.
interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei
corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40.
interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione
delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e
slavine;
B.41.
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi
gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime
corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di
ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in
conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento
semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i
beni di cui all’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice;
B.42.
interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione
di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa
esistenti sulla costa.